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STATUTO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA E CULTURALE TORTUGA

 


 

Art. 1    Denominazione e sede

1.1           Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, alla Via Fanocle n. 35, un’associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva Dilettantistica e Culturale Tortuga”, in breve l’Associazione o “ASDC Tortuga” la quale è retta dal seguente Statuto.

1.2           L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

1.3                   L’associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

1.4                   La denominazione sociale, può essere integrata con altre espressioni con delibera del  Consiglio  Direttivo.

 

Art. 2    Scopi - Oggetto

2.1                   L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali. Nasce come unione spontanea di persone che si propongono di svolgere attività sportive dilettantistiche, culturali e ricreative intese  come mezzo di formazione psico-fisica e morale dell'uomo e strumento necessario per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari durante il loro tempo libero, favorendone lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro per reciproci scambi di idee, conoscenze ed esperienze.

2.2                   L'Associazione, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso, in gestione o in proprietà) si propone di:

a)        svolgere iniziative di promozione sportiva, culturale, turistica e ricreativa;

b)        promuovere, sviluppare e diffondere attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, pallavolo, mini-volley, basket, mini-basket, discipline orientali, fitness, aerobica e ginnastica nelle sue varie e specifiche articolazioni e ogni ulteriore specialità sportiva dilettantistica disciplinata e organizzata da una Federazione Sportiva Nazionale o un Ente di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI, cui questa Associazione intende affiliarsi;

c)        organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

d)       promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;

e)        studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;

f)         gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere; 

g)        organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive; 

h)        indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi, nonché l’attuazione di attività, anche ricreativa, correlate allo scopo sociale; 

i)          organizzare attività ricreative e culturali, a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei Soci;

j)          promuovere ed organizzare manifestazioni, mostre, rassegne ed eventi;

k)        organizzare gite, viaggi, soggiorni e vacanze per i Soci;

l)          pubblicare periodici o notiziari riguardanti le attività associative nonché curare la stampa, la riproduzione e la pubblicazione di volumi, testi e circolari riconducibili all’attività che costituisce l’oggetto associativo;

m)      realizzare propri audiovisivi, fotografie, gadget ed ogni altro materiale ed oggetto necessario al perseguimento degli scopi sociali, curandone la distribuzione;

n)        utilizzare siti Internet o strumenti multimediali affini;

  • o)        organizzare incontri e serate musicali fra i Soci;

p)        somministrare alimenti e bevande ai Soci.

2.3                   L’Associazione potrà compiere operazioni ed attività culturali di qualunque genere, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità. In ogni caso l’Associazione non potrà operare in contrasto con le disposizioni delle norme delle Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva cui intende affiliarsi e della legislazione vigente.

2.4                   Per il migliore raggiungimento dei propri scopi sociali, l’Associazione potrà istituire al proprio interno Sezioni Sportive eventualmente dotate di un proprio regolamento interno.

2.5                   La durata dell’Associazione è indeterminata.

 

Art. 3    Affiliazione

3.1                   L’Associazione intende affiliarsi ad una o più Federazioni Sportive Nazionali o ad uno o più Enti di Promozione Sportiva i cui Statuti e Regolamenti si impegna sin d’ora a rispettare e far rispettare ai propri Soci.

 

Art. 4    Funzionamento

4.1                   L’Associazione garantirà la democraticità della struttura, l’elettività delle cariche e l’uguaglianza dei diritti di tutti i Soci.

4.2                   L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantite dalle prestazioni volontarie dei Soci, per le quali potranno essere riconosciute, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, indennità determinate in base all’entità ed alla complessità dell’impegno richiesto e/o rimborsi di spese documentate e/o forfettariamente determinate sostenute in ragione delle cariche ricoperte.

 

Art. 5    Soci

5.1                   Il numero dei Soci è illimitato.

5.2                   L’Associazione riconosce la qualità di Socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne accettano lo Statuto portando con continuità il loro contributo associativo, culturale ed economico. Tutti i Soci hanno potere e responsabilità sociali, precisate dal presente Statuto, dal Regolamento Interno e da ogni altro Statuto e Regolamento indicato al successivo art. 6, e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie godendo dell’elettorato attivo e passivo.

5.3                   Tutti i Soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano il diritto di voto. Ogni Socio può esercitare un solo voto.

5.4                   I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:

a) Fondatori;

b) Ordinari;

c) Sostenitori;

d) Atleti.

5.5                   I Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell’Associazione e compaiono nell’Atto Costitutivo.

5.6                   Sono Soci Ordinari coloro che, avendo fatto domanda di adesione all’Associazione, ne hanno ottenuto l’ammissione e sono tenuti al pagamento della quota Associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.7                   Sono Soci Sostenitori coloro i quali che, per puro spirito di supporto all’attività svolta dall’Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell’Associazione.

5.8                   Sono Soci Atleti coloro che svolgono attività sportiva per l’Associazione.

5.9                   Tutti i Soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all’atto del rinnovo, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

5.10               In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

 

Art. 6    Domanda di ammissione

6.1                   Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto, ad osservare i Regolamenti Interni e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione nonché gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi. Le società, associazioni ed Enti che intendano diventare soci dell’Associazione dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale.

6.2                   Gli aspiranti Soci debbono altresì essere in possesso di indiscusse qualità morali e di rispettabilità.

6.3                   Per i Soci Atleti, unitamente alla domanda di ammissione all’Associazione deve essere presentata opportuna certificazione medica attestante l’idoneità fisica dell’aspirante Socio all’esercizio della pratica sportiva.

6.4                   In caso di domanda di ammissione a Socio presentata da minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.  

 

Art. 7   Diritti dei Soci

7.1                   La qualifica di Socio attribuisce il diritto a:

-       partecipare alle attività promosse dall’Associazione nel rispetto delle relative regole;

-       partecipare alla vita associativa, esprimendo, per i maggiori d’età,  il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

-       godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

 

Art. 8   Obblighi dei Soci

8.1                   I Soci sono tenuti:

-       all’osservanza dello Statuto, del Regolamento Interno e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

-       ad osservare con lealtà e disciplina le norme che regolano lo sport e le attività realizzate dell’Associazione;

-       ad osservare gli Statuti ed i Regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi;

-       al versamento della quota associativa annuale stabilita in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

 

Art. 9   Durata

9.1                   L’Associazione ha durata illimitata. La stessa, comunque, non può sciogliersi prima che le delibere da essa assunte non siano state attuate, salvo diversa decisione assunta dall’apposita assemblea che, in tal caso, dovrà anche provvedere sugli effetti delle delibere in corso di esecuzione.

 

Art. 10 Patrimonio

10.1               Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati, enti o istituti, dalle contribuzioni o donazioni di Soci, privati, enti o istituti, dalle eventuali sovvenzioni del CONI, delle Federazioni sportive o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

 

Art. 11  Quota associativa

11.1               I Soci sono obbligati al versamento della quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Ove in regola con tale versamento, partecipano con pieno diritto e con voto deliberativo all’assemblea. La quota associativa è intrasmissibile non rivalutabile.

 

Art. 12  Cessazione dei soci

12.1               La cessazione potrà avvenire per recesso, per decadenza e per esclusione e ciò comporta la cessazione dall’appartenenza all’Associazione.

12.2               Il recesso si verifica quando il Socio presenti formale dichiarazione di dimissioni al Consiglio Direttivo. Tale recesso ha effetto solo dopo l’accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

12.3               Il Socio Ordinario o Atleta è dichiarato decaduto quando non esplica più l’attività per la quale è stato ammesso.

12.4               Il Socio Ordinario, Atleta o Sostenitore è escluso quando è inadempiente nel pagamento della quota associativa, o quando sia incorso in inadempienze degli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Regolamento Interno, o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

12.5               La decadenza e l’esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo, sentito il Socio interessato. La delibera deve essere comunicata allo stesso Socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a dimostrare il ricevimento da parte del Socio ovvero mediante affissione di comunicazione presso la sede sociale.

12.6               Avverso la delibera di decadenza o di esclusione, il Socio può ricorrere all’assemblea; il ricorso – che sospende la delibera – deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma precedente.

 

Art.13   Organi

13.1               Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea generale dei Soci; il Consiglio Direttivo; il Presidente dell’Associazione; il Vice Presidente dell’Associazione; il Segretario.

 

Art.14   Assemblea generale dei Soci

14.1               L’Assemblea generale dei Soci è la riunione in forma collegiale dei Soci ed è il massimo organo deliberativo dell’Associazione. L’Assemblea è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

14.2               All’assemblea sono demandate tutte le decisioni concernenti l’attività necessaria per il conseguimento della finalità associativa.

 

Art.15  Compiti dell’Assemblea

15.1               L’assemblea riunita in via ordinaria :

-       approva il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo;

-       delibera sugli indirizzi e sulle direttive generali dell’associazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della stessa che non rientrino nella competenza dell’assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame;

-       nomina per elezione – a scrutinio segreto e con tre distinte votazioni – il Presidente dell’Associazione ed il Consiglio Direttivo.

15.2               L’assemblea è convocata, in via straordinaria:

-       per deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell’Associazione;

-       quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o vi sia la richiesta di almeno un decimo dei Soci, i quali devono indicare l’argomento della riunione. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo.

15.3               Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in subordine, da una delle persone legittimamente intervenute all’assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.

15.4               L’assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.

15.5               Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.

 

Art.16   Riunione e costituzione dell’Assemblea

16.1               L’Assemblea deve riunirsi almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario. L’Assemblea è convocata con delibera del Consiglio Direttivo.

16.2               La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell’Associazione. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.

16.3               Potranno prendere parte alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell’Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annuale. Avranno diritto di voto solo i Soci maggiorenni.

16.4               Ogni partecipante all’Assemblea con voto deliberativo ha diritto ad un solo voto. Il Socio può farsi rappresentare nell’assemblea da altro Socio purché munito di delega scritta; ogni Socio non può essere portatore di più di una delega.

16.5               L’assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà dei Soci aventi diritto di voto deliberativo; in seconda convocazione, un’ora dopo, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le delibere, salvo quelle aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione, sono approvate nell’Assemblea in prima convocazione, ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti; ed in quella in seconda convocazione, ove ottengano la maggioranza dei voti espressi.

16.6               Le modifiche dello Statuto sono validamente approvate solo se ottengono la maggioranza assoluta dei voti spettanti a tutti i Soci con diritto a voto deliberativo.

16.7               Lo scioglimento dell’Associazione è validamente deliberato dall’Assemblea, convocata in seduta straordinaria, solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto a voto deliberativo, con esclusione delle deleghe.

16.8               Laddove l’Assemblea straordinaria non dovesse validamente costituirsi per due convocazioni consecutive avvenute con il medesimo oggetto nell’arco di 30 giorni decorrenti dalla prima convocazione, la stessa sarà validamente costituita e le deliberazione verranno validamente assunte nel rispetto delle modalità dettate per l’Assemblea Ordinaria.

16.9               In ogni caso l’Assemblea per essere validamente costituita deve prevedere la presenza di almeno tre Soci Fondatori.

16.10           Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo al fine di garantirne la massima diffusione.

 

Art.17  Presidente

17.1               Il Presidente dell’Associazione è eletto dall’Assemblea e dura in carica tre anni. Al Presidente spetta la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed anche in giudizio.

17.2               Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall’assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l’attività compiuta, l’ordinaria amministrazione dell’Associazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche provvedere su materie di competenza del Consiglio Direttivo salvo sottoporre a ratifica le decisioni al Consiglio Direttivo nella prima riunione utile, e comunque non oltre 90 giorni dalla emissione dei provvedimenti.

17.3               In caso di impedimento definitivo ovvero di rinuncia del Presidente alla propria carica, per qualsiasi motivo, le sue mansioni vengono esercitate in proprio dal Vice Presidente al quale dovrà, entro un mese, convocare l’Assemblea per l’elezione di tutte le cariche associative.

 

Art.18  Consiglio Direttivo

18.1               L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da: un Presidente che è anche il Presidente dell’Associazione che lo presiede; un Vice Presidente che è anche Vice Presidente dell’Associazione; quattro Consiglieri, il Segretario.

18.2               I Consiglieri sono eletti dall’Assemblea tra i Soci.

18.3               Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

18.4               Possono ricoprire cariche sociali i soli Soci maggiorenni in regola con il pagamento delle quote associative, che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito delle discipline dilettantistiche svolte dall’Associazione, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

18.5               Il Consiglio Direttivo:

-       attua le deliberazioni dell’Assemblea e dirige l’Associazione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

-       delibera sulle domande di ammissione dei Soci;

-       redige il rendiconto economico e finanziario preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all’Assemblea;

-       fissa le date delle Assemblee ordinarie dei Soci da indire almeno una volta all’anno e convoca l’assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai Soci;

-       redige il Regolamento Interno relativo all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei Soci;

-       adotta i provvedimenti di esclusione, decadenza e recesso verso i Soci qualora si dovessero rendere necessari;

-       attua le finalità previste dallo Statuto e le decisioni dell’Assemblea dei Soci;

-       nomina i responsabili dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

-       compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

-       affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

18.6               Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente che ne fissa l’ordine del giorno. Il Presidente è obbligato a convocare la riunione del Consiglio Direttivo ed a fissare specifici argomenti all’ordine del giorno, quando ne sia richiesto da almeno un terzo dei componenti in Consiglio.

18.7               La riunione del Consiglio è valida quando vi partecipi almeno la maggioranza dei suoi componenti.

18.8               Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole del Presidente e della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal Segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti i Soci presso la sede sociale ovvero con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

18.9               Qualora in seno al Consiglio Direttivo si producano vacanze per qualsiasi motivo, comprese le dimissioni e le revoche indicate nel prosieguo, il Consiglio Direttivo stesso provvede a sostituire il Consigliere venuto a mancare. Il consigliere così nominato rimane in carica sino alla prossima assemblea dei Soci nella quale verrà nominato un nuovo membro del Consiglio Direttivo che conserverà tale qualifica per il periodo di carica rimanente al consigliere sostituito.

18.10           Nei casi di dimissioni del Presidente o della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, rimane in carica temporaneamente il Presidente per l’ordinaria amministrazione e per la convocazione in seduta straordinaria dell’Assemblea. Quest’ultima deve essere convocata entro 60 giorni e deve avere luogo nei successivi 30 giorni.

 

Art.19   Segretario

19.1               Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo anche tra i Soci non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Il Segretario da esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed attende alla corrispondenza.

 

Art.20  Decadenza degli organi associativi

20.1               I titolari degli organi associativi decadono:

-       per dimissioni;

-       per revoca, quando non esplichino più l’attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi.

20.2               La revoca viene deliberata dall’Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per l’Assemblea riunita in seduta Straordinaria per la modifica dello Statuto, sentito il titolare della carica Associativa nei confronti del quale è proposta.

 

Art.21  Libri dell’Associazione

21.1               Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla Legge, l’Associazione tiene il libro dei Verbali dell’Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo ed il libro Soci.

 

Art.22  Rendiconto

22.1               Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all’approvazione assembleare. Ogni Socio, in occasione dell’approvazione, potrà avere accesso a detti documenti.

22.2               Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione economica e finanziaria della Associazione, nel rispetto dei principi di trasparenza nei confronti dei Soci.

22.3               L’incarico della gestione amministrativo contabile dell’Associazione, previo apposito mandato del Consiglio Direttivo, può essere affidata al Segretario e/o ad un Tesoriere all’uopo nominato.

22.4               L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 01 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

22.5               Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio Direttivo si riunisce per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario preventivo del successivo anno.

22.6               Entro il 31 marzo il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del rendiconto economico e finanziario consuntivo dell’anno precedente da sottoporre entro il 30 aprile all’approvazione dell’Assemblea dei Soci.

22.7               Il rendiconto economico e finanziario deve restare depositato nella sede sociale a disposizione dei Soci nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione.

 

Art. 23 Divieto distribuzione degli utili

23.1               All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che tale destinazione non sia prevista per legge.

23.2               L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per finanziare l’attività istituzionale e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art.24  Devoluzione del patrimonio

24.1               In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non Soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui ed i diritti acquisiti saranno devoluti a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

 

Art.25  Norma di rinvio

25.1               Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o degli enti di promozione sportiva cui l’Associazione intende affiliarsi e in subordine le norme del Codice Civile.